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Statuto Associazione


ART. 1) COSTITUZIONE E SCOPI
L’associazione sportiva dilettantistica denominata “ASD ACCADEMIA DEL BURRACO-CATANIA è costituita per fini sportivi dilettantistici senza scopi di lucro, essa ha come finalità quella di praticare e diffondere lo sport del gioco del Burraco, e dello sport in genere esaltando i valori dello sport anche in relazione alle situazioni di emarginazione sociale, nonché quella di affinare le qualità tecniche dei giocatori e di disciplinare l’attività didattica e agonistica nel rispetto della lealtà e correttezza nelle competizioni che andrà ad organizzare curando il rispetto delle norme antidoping. Al fine del raggiungimento degli scopi sopraddetti essa curerà la raccolta dei risultati sportivi dei giocatori redigendo apposite classifiche e organizzando all’uopo tornei e/o campionati anche online.
Essa si dichiara apartitica, apolitica.

ART. 2) SEDE
La Sede è in VIALE RUGGERO DI LAURIA 43 CATANIA

ART. 3) SOCI
I Soci dell’Associazione possono essere tutti i cittadini italiani e stranieri che ne facciano richiesta scritta, che siano accettati dal Consiglio Direttivo, che versino la quota di iscrizione e che dichiarino nella domanda scritta di ammissione di accettare senza riserve le norme del presente statuto ed i regolamenti dell’associazione.
I soci possono essere:
a) SOCI FONDATORI
b) SOCI ONORARI
c) SOCI ORDINARI
Sono SOCI FONDATORI coloro che hanno contribuito alla costituzione della Associazione. Sono SOCI ONORARI i Soci che l’assemblea e il Consiglio Direttivo ritengono utile e opportuno che facciano parte dell’Associazione. Essi usufruiscono di tutti i diritti dei Soci Fondatori e possono essere esentati dal pagamento delle quote.
Sono SOCI ORDINARI quelli che intendono far parte dell’Associazione per un periodo di tempo pari ad un anno, dietro pagamento di una quota.
Detti soci, fino a quando conservano tale qualifica, possono fruire degli impianti della Associazione e frequentare le sedi di gara, così come possono avvalersi di eventuali altre agevolazioni, rispettando i regolamenti predisposti dal C.D.
E’ esclusa la temporaneità del rapporto associativo.
La determinazione dell’ammontare annuo delle quote delle varie categorie di Soci e di ogni altro tipo di agevolazione sono di competenza esclusiva del Consiglio Direttivo.

ART. 4) PROCEDURE PER L’AMMISSIONE A SOCIO
Per essere ammessi, quali soci, occorre che sia presentata la relativa domanda.
Il Consiglio Direttivo deciderà sull’accettazione nella sua prima riunione.
Dal momento della domanda e fino all’accettazione al richiedente è riconosciuta la qualifica di “Aspirante”.
La qualifica di socio ha durata annuale, essa si rinnova automaticamente con il pagamento della quota per l’anno successivo senza necessità di presentare un ulteriore domanda.
La domanda di ammissione potrà essere presentata in ogni momento dell’esercizio sociale, e la relativa quota potrà essere ridotta in proporzione alla durata con decisione del C.D.
Qualora l’Aspirante non abbia provveduto al versamento contestuale della quota sarà tenuto ad effettuarlo non oltre 5 giorni dalla data di comunicazione – anche verbale – dell’avvenuto accoglimento della domanda.
Il rigetto della domanda comporta la restituzione della quota, se preventivamente versata.

ART. 5) MODIFICHE DELLA QUALIFICA DI SOCIO
Le cancellazioni e le nuove iscrizioni ed i passaggi dalla categoria di soci onorari e/o ordinari vengono deliberate dal Consiglio Direttivo e devono essere annotati nell’apposito libro in ordine cronologico e controfirmati dal Presidente o da un Consigliere.

ART. 6) DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI
I soci in regola con i pagamenti delle quote associative hanno diritto di partecipare alle Assemblee, e secondo le modalità che verranno di volta in volta stabilite, alle manifestazioni indette dalla Associazione (campionati e tornei, anche online).
A tutti i soci maggiorenni che partecipano alle Assemblee spetta il diritto di voto per l’approvazione e le modifiche dello Statuto, per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione, per l’approvazione del rendiconto economico-finanziario e la relazione illustrativa, oltre su tutti quegli argomenti che saranno sottoposti alle decisioni dell’assemblea.

Essi hanno l’obbligo di osservare:
a) gli Statuti, i Regolamenti e le deliberazioni
b) versare nei tempi e nei modi stabiliti le quote di tesseramento e le altre inerenti l’attività sportiva e agonistica, nonché provvedere all’ottemperanza delle norme di attuazione in proposito emanate e emanande
c) osservare reciprocamente e rispettare tra di loro l’obbligo di lealtà, probità e rettitudine
d) le norme e le direttive del CONI


ART. 7) PERDITA DELLA QUALITA’ DI SOCIO E SANZIONI DISCIPLINARI
I Soci cessano di fare parte dell’Associazione:
a) per dimissioni
b) per mancato pagamento delle quote sociali
c) per radiazione, deliberato dal C.D., allorché il Socio commetta azioni o tenga comportamenti contrari alla Legge, o comunque lesivi degli interessi della Associazione
Nei casi meno gravi potranno essere adottati i provvedimenti disciplinari che vanno dall’ammonizione alla sospensione.
In ogni caso competente a decidere sulle precedenti azioni sarà il Consiglio Direttivo.
Contro le decisioni del Consiglio Direttivo i soci potranno ricorre al Collegio dei Probiviri entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione.

ART. 8) ORGANI SOCIALI
Gli organi della Associazione sono:
a) l’Assemblea dei Soci
b) il Presidente
c) il Consiglio Direttivo
d) il Collegio dei Probiviri
e) il Revisore dei Conti

ART. 9) ASSEMBLEA DEI SOCI
L’Assemblea è composta da tutti i Soci aventi diritto al voto e in regola con il versamento delle quote.
La convocazione dell’Assemblea dei Soci deve avvenire con avviso, con la precisazione dell’O.d.G., da affiggere nella sede dell’Associazione e, ove possibile, nelle sedi ufficiali di gara in modo che gli Associati ne vengano a conoscenza, almeno 15 giorni prima della data stabilita.
L’Assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria. Essa può essere convocata in qualsiasi luogo purchè in Italia.
L’Assemblea Ordinaria deve tenersi:
1) ogni anno, entro il mese di aprile, per votare la relazione tecnico morale e finanziaria dell’anno precedente, nonché per deliberare sui bilanci preventivi e consuntivo predisposti dal C.D.. Delibera, infine, sugli altri argomenti posti all’O.d.G.
2) Ogni 4 anni – non oltre il 30 aprile – per eleggere tutti gli Organi Istituzionali eleggibili dell’Associazione, oltre a quanto previsto sub. 1 secondo le norme elettorali che di volta in volta il Consiglio Direttivo stabilirà.
L’Assemblea Straordinaria ha luogo ogni qualvolta il C.D. lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta motivata e scritta di almeno 3/10 di tutti i Soci aventi diritto a voto. In tale ipotesi l’Assemblea dovrà essere indetta non oltre 30 giorni dalla richiesta.
Dovrà altresì essere tenuta, negli stessi termini di cui al precedente comma, in caso di dimissioni contemporanee o decadenza della metà più uno dei componenti del C.D. ovvero se non si è provveduto alla cooptazione dei Consiglieri mancanti in modo che i componenti del C.D. siano in numero non inferiore a tre.
L’Assemblea Straordinaria è competente, inoltre, a deliberare sulle proposte di modifica al presente Statuto con la maggiorazione dei 2/3 dei soci presenti, purchè rappresentino non meno di tre decimi di tutti i Soci aventi diritto a voto.

ART. 10) VALIDITA’ DELL’ASSEMBLEA
L’Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti i 3/5 degli aventi diritto al voto ed in seconda convocazione, successiva di un’ora, qualunque sia il numero dei presenti. Non è consentito ad ogni socio rappresentare per delega più di 5 Soci. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice, tranne i casi per i quali il presente statuto richieda maggioranze diverse. L’Assemblea nomina, di volta in volta, l’Ufficio di Presidenza, composto da un Presidente, un Segretario e tre scrutatori.
Per le elezioni alle cariche sociali è obbligatorio votare a scheda segreta salvo che l’
Assemblea non deliberi per acclamazione la rielezione del C.D. in carica.
Negli altri casi – salvo diverso avviso dell’Assemblea – si vota per appello nominale e per alzata di mano e controprova.

Mancata approvazione del bilancio - In caso di mancata approvazione del bilancio in sede assembleare dovrà essere convocata, entro 60 giorni e dovrà svolgersi nei successivi 30 giorni, assemblea straordinaria per votare la fiducia al Consiglio.
Tale assemblea sarà valida con la partecipazione anche in seconda convocazione del 50% più uno degli aventi diritto al voto.

ART. 11) IL PRESIDENTE
Il Presidente, a norma dello Statuto sociale, dirige l’Associazione e, in ogni evenienza, ne è il legale rappresentante, dura in carica 4 anni e può essere riconfermato.
Per le obbligazioni sociali rispondono personalmente e solidamente verso i terzi il Presidente e tutti i componenti del C.D. che abbiano agito in nome e per conto dell’Associazione.
Gli altri Soci per patto espresso non assumono tale obbligo.
Nei casi di assenza o di impedimento temporaneo le funzioni di Presidente saranno assunte dal Vicepresidente.

ART. 12) ASSENZE O IMPEDIMENTI
Assenze o impedimenti dei Consiglieri e dei Probiviri per periodi continuativi superiori a 3 (tre) mesi si considerano definitivi e comportano la decadenza dalla carica. In tal caso, ove necessario, il C.D. provvederà a cooptare altre persone scegliendole tra i Soci.

ART. 13) IL CONSIGLIO DIRETTIVO
L’Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto dal Presidente oltre che da 2 o 4 Consiglieri, a seconda che gli iscritti all’associazione siano inferiori o superiori a 60. Essi vengono eletti dall’Assemblea tra i Soci di cui alle categorie a) e b) e c) dell’art. 3, a maggioranza di voti e a scrutinio segreto.
Il C.D. dura in carica quattro anni e può essere riconfermato.
Il C.D. nella sua prima riunione, elegge il Presidente e nomina un Vice Presidente a scrutinio segreto, nonché designa il Segretario che può essere scelto anche tra i non eletti.
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all’anno per redigere il bilancio consuntivo e le relazione illustrativa al rendiconto, nonché per definire gli indirizzi ed il programma di attività per il nuovo esercizio.
Per la convocazione non sono previste particolari formalità, esso è validamente costituto quando sono presenti tutti i consiglieri, o quando esso sia stato regolarmente convocato almeno otto giorni prima con raccomandata o altro strumento idoneo, e siano presenti la maggioranza dei Consiglieri.
Per la validità delle deliberazioni è richiesto il voto della maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Le riunioni possono avvenire in qualsiasi luogo purchè in Italia.
Il Segretario qualora non faccia parte del C.D. non può disporre di voto in seno al C.D. stesso.
Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del C.D., redige i Verbali delle riunioni.
Sono compiti del C.D.:
a) esaminare le domande di ammissione ed accettare le dimissioni dei Soci;
b) compilare il bilancio preventivo e consuntivo, le eventuali variazioni allo stesso da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea, curare gli affari d’ordine amministrativo;
c) redigere il programma sportivo dell’Associazione compreso quello riguardante manifestazioni o gare anche via internet;
d) nominare Fiduciari o eventuali Delegati;
e) stabilire le date delle Assemblee ordinarie e convocare quelle straordinarie quando lo reputi necessario e ne venga fatta richiesta dai Soci, a mente dell’art. 9);
f) provvedere alla compilazione delle norme di funzionamento della sede sociale e dei regolamenti interni con particolare riguardo alle norme elettorali, nonché alla compilazione delle categorie giocatori;
g) decidere di tutte le questioni che interessano l’Associazione ed i Soci,
h) determinare le quote associative annuali;
i) irrogare le azioni disciplinari contro i soci a norma del precedente art. 7
Egli provvede altresì a rimettere gli atti ai Probiviri.


ART. 14) IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
L’Assemblea nomina, possibilmente tra i Soci, il Collegio dei Probiviri per la durata di quattro anni.
Esso è composto di 3 (tre) membri effettivi e un supplente e sono rieleggibili.
Il Collegio è competente a decidere in caso di ricorso degli associati, o degli aspiranti soci contro le decisioni del C.D.
Il provvedimento adottato dovrà essere comunicato, oltre che all’interessato, anche al C.D.
Si dovrà in ogni caso garantire il diritto di difesa assegnando un termine non inferiore a 10 giorni per le contro deduzioni dell’incolpato.


ART. 15) REVISORE DEI CONTI
L’Assemblea nomina il Revisore anche tra persone non tesserate, esso può essere rieletto.
I compiti del Revisore consistono nella verifica della regolare tenuta della contabilità almeno ogni 4 mesi controllando la corrispondenza tra le scritture contabili e la consistenza di cassa e banca e l’esistenza dei beni in inventario.
Di ogni verifica si dovrà trascrivere verbale in apposito registro.

ART. 16) INCOMPATIBILITA’
La carica di componenti il C.D., quella di membro del Collegio dei Probiviri e del Revisore dei Conti sono incompatibili fra loro.
I componenti del C.D. non possono ricoprire cariche sociali in altre società o associazioni sportive nell’ambito della medesima disciplina riconosciuta dal medesimo Ente di promozione sportiva.

ART. 17) NATURA E DURATA DELLE CARICHE SOCIALI
Tutte le cariche sociali elettive sono onorifiche. Il C.D. può, però, stabilire un rimborso spese ai componenti che per la loro carica le abbiano sopportate e un compenso in caso di affidamento di compiti che comportino dedizione di tempo notevole.
La durata delle suddette cariche è fissata in 4 anni.
Le vacanze che nel frattempo dovessero verificarsi, a qualsiasi titolo, saranno colmate per cooptazione.
Il Presidente e i Membri decaduti o dimissionari sono tenuti a restare in carica per l’ordinaria amministrazione fino a quando non saranno subentrati i sostituti e dopo il saldo di eventuali pendenze di natura economica.

ART. 18) CONTROVERSIE
I Soci e i componenti degli Organi sociali s’impegnano a non adire in nessun caso le vie legali per eventuali questioni che dovessero insorgere tra di loro e/o con la Associazione. La mancata osservanza potrà comportare la radiazione.
E’ ammessa la richiesta al C.D. di scioglimento di tale clausola.

ART. 19) PATRIMONIO – ENTRATE
Il patrimonio è costituito da:
a) attrezzature, mobilio ed eventuali impianti;
b) tutti gli altri immobilizzi di carattere finanziario e sportivo deliberati dal C.D. o dall’Assemblea;
Le entrate sono costituite da:
a) quote sociali;
b) eventuali contributi di Enti pubblici ovvero Società private;
c) incassi di manifestazioni sportive o ad essi connessi;
d) eventuali donazioni o lasciti;
e) qualsiasi altra entrata a qualsiasi titolo effettuata, previa delibera di accettazione da parte del C.D.
In considerazione della natura di associazione senza scopo di lucro è obbligatorio reinvestire gli eventuali avanzi di gestione prodotti per le finalità istituzionali e, conseguentemente,è vietato distribuire anche in modo indiretto avanzi di gestione nonché fondi, riserve o patrimonio durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione e la distribuzione non siano imposte dalla legge.
La quota o contributo associativo è intrasmissibile a qualunque titolo.
I beni patrimoniali dell’Associazione devono essere inventariati con obbligo di depositare detto inventario presso la sede sociale.

ART. 20) DURATA
La durata dell’Associazione è illimitata. Lo scioglimento della Associazione deve essere approvato con la maggioranza di almeno 1/5 degli associati aventi diritto a voto, sia in prima che in seconda convocazione.
Con la stessa maggioranza verranno nominati i liquidatori, determinandone i poteri, e verrà stabilita la destinazione del Patrimonio sociale e residuo che dovrà essere devoluto ad Associazioni aventi fini sportivi o per fini di utilità sociale.

ART. 21) MODIFICAZIONE DELLO STATUTO
Le modificazioni al presente Statuto debbono essere deliberate dall’Assemblea Straordinaria dei Soci, la quale sarà validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di 3/10 di tutti i Soci aventi diritto al voto.
Le modifiche si intenderanno approvate con il voto favorevole dei 3/5 dei partecipanti.


CATANIA 28 GENNAIO 2009

Regolamento Associazione

PARTE PRIMA

NORME DI GESTIONE



Art. 1 Finalità

Il Regolamento viene emanato dal C.D. dell’Associazione e comprende tutte le norme che, in armonia con quanto sancito dallo Statuto, tendono con la loro osservanza, ad assicurare un ottimale svolgimento della vita sociale.
A tali norme devono attenersi tutti i Soci, nonché tutti coloro che a vari titoli sono autorizzati a frequentare i locali dell’Associazione ed a usufruire dei suoi servizi.

ART. 2 Organi dell’Associazione

Gli organi dell’Associazione sono:

- L’Assemblea dei Soci
- Il Presidente
- Il Consiglio Direttivo
- Il Collegio dei Probiviri
- Il Revisore dei conti

Le cariche di Membro del Consiglio Direttivo o di quello dei Probiviri o Revisore dei conti non possono essere cumulate. L a carica di Presidente, naturalmente membro del Consiglio Direttivo, non può essere cumulata a quella di membro del Collegio dei Probiviri.
L’esercizio delle cariche sociali è svolto gratuitamente.

ART.3 Soci Ordinari

L’Associazione comprende un numero variabile di Soci. Chiunque abbia compiuto 18 anni di età può fare domanda per essere accettato dalla Associazione in qualità di Socio. Detta domanda, avallata da tre Soci, in grado di dare, se richieste, referenze sull’aspirante Socio, resterà affissa in bacheca per la durata di 15 giorni, durante i quali il C.D. ha la facoltà di compiere accertamenti sulla persona dell’aspirante Socio e su eventuali segnalazioni contrarie pervenute. Trascorso detto periodo, il C.D. prenderà in esame la richiesta, e comunicherà l’esito all’aspirante Socio. In caso di esito positivo,l’aspirante Socio è tenuto ad effettuare al Tesoriere, o a persona delegata il pagamento della tassa di ammissione “Una Tantum” e della quota di frequenza; da quel momento acquista la qualifica di Socio. Tutti i Soci sono tenuti al pagamento della tassa annuale di frequenza con versamenti trimestrali anticipati.
Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di sospendere dalla frequenza il Socio che sia moroso da novanta giorni e deve dichiarare decaduto il Socio che sia moroso da centoottanta giorni. Contro i provvedimenti suddetti non è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri.
I Soci costituiscono la sostanziale Entità della Associazione ed hanno in Assemblea, tramite voto, eguale potere decisionale e deliberante; fruiscono dei servizi sempre nella perfetta osservanza delle norme statutarie e della regolamentazione interna.

ART.4 Soci Ordinari non residenti

Socio ordinario non residente è il Socio che abbia residenza e domicilio in un centro che disti più di trenta chilometri dalla sede della Associazione e che non frequenti più di 180 giorni l’anno. Detti Soci non residenti hanno l’agevolazione di pagare la tassa di frequenza ridotta del 50% .
Il Socio ordinario che debba, un giorno, venirsi a trovare in possesso dei requisiti che caratterizzano il Socio non residente, può fare domanda al C.D. dell’Associazione di essere inquadrato in quest’ultima categoria e goderne le agevolazioni.

ART.5 Soci ordinari juniores

Sono Soci ordinari juniores coloro la cui età è compresa tra 18 e 25 anni. Gli aspiranti dovranno presentare domanda di ammissione specificando in essa la richiesta di annoverarsi tra i Soci ordinari juniores. Accolta la domanda da parte del Consiglio Direttivo il Socio junior pagherà sia la tassa di ammissione che la tassa di frequenza nella misura del 50%. Raggiunto il 25.mo anno di età, il Socio ordinario junior, senza altra formalità, dal trimestre successivo , pagherà per intero la tassa di frequenza.


ART. 6 Soci ordinari di stesso nucleo familiare

Sono Soci ordinari di stesso nucleo familiare i soci ordinari appartenenti a nuclei familiari di Soci già tesserati presso l’Associazione. Questi Soci non pagheranno la quota di iscrizione “ Una tantum”. La tassa di frequenza sarà pagata nella misura del 50%.


ART.7 Frequentatori temporanei

E’ frequentatore temporaneo chi si trova ad abitare in via provvisoria nella provincia di Catania. Anche la domanda di questi sarà affissa in bacheca, ma il C.D., per favorire l’interessato nella sua permanenza che potrebbe limitarsi a pochi mesi ha la facoltà di abbreviare il tempo dell’affissione antecedente alla decisione di ammissione. Il periodo di frequenza concesso al Frequentatore Temporaneo è di sei mesi, eccezionalmente prorogabile ad un anno. Il Frequentatore Temporaneo la cui domanda sia stata accolta dal Consiglio Direttivo, esentato dal pagare la tassa di ammissione, dovrà versare la tassa di frequenza uguale a quella prevista per i Soci ordinari anticipatamente in unica soluzione, per il tempo per il quale intende

frequentare la sede della Associazione. Nel caso che il periodo di frequenza venga prorogato, dovrà anticipatamente essere versata la parte integrante di tassa di frequenza. Nessuna proroga , pur brevissima, può essere concessa trascorso il tempo massimo di un anno. Nel caso che il Frequentatore Temporaneo, intendesse protrarre la sua permanenza nella Associazione, presenterà regolare domanda di ammissione che resterà in bacheca 7 giorni e, previo consenso del Consiglio Direttivo, effettuato il pagamento della tassa di ammissione, sarà annoverato tra i Soci ordinari.


ART.8 Persone ammesse a frequentare la sede dell’Associazione

Hanno diritto a frequentare la sede dell’Associazione ed a fruire dei suoi servizi tutti i Soci che non siano soggetti a provvedimenti di sospensione od espulsione o che non siano stati dichiarati decaduti per morosità. Possono occasionalmente frequentare la sede dell’Associazione e fruire dei suoi servizi ospiti dei Soci, per un massimo di 15 giorni, previo consenso del Presidente o, in sua assenza, di un membro del C.D.
Il Socio è comunque responsabile “ in toto” della persona invitata. A tal proposito viene istituito, presso la segreteria dell’Associazione un apposito registro nel quale il Socio segnerà l’ospite ed apporrà la sua firma.
In occasione dei Tornei aperti ai non Soci, possono frequentare la sede dell’Associazione, limitatamente ai tempi ed ai locali a ciò destinati, gli associati alla Federazione Italiana Burraco.

ART.9 Perdita della qualità di Socio

Il Socio espulso o decaduto perde la qualità di Socio dal momento in cui gli viene comunicato il provvedimento definitivo a suo carico.
I Soci espulsi non possono in alcun caso, riacquistare la qualifica di Socio.
Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di riammettere, nella qualità di Socio ordinario il Socio decaduto qualora la decadenza sia stata dettata da motivi gravi o cause di forza maggiore. Il Socio dimissionario perde la sua qualifica di Socio il giorno in cui riceverà comunicazione che il C. D. avrà ratificato le sue dimissioni.
Il Socio che non intende più frequentare l’Associazione deve presentare le dimissioni
entro il mese di Ottobre e potrà intendersi dimesso dal 31 Dicembre dell’anno in corso; fino a quella data è tenuto al pagamento della quota associativa.


ART.10 Elezioni – Modalità

Per tutte le cariche da ricoprire occorre che i candidati dichiarino la loro disponibilità facendo pervenire in Segreteria la loro candidatura almeno quindici giorni prima della data fissata per le elezioni. Detta candidatura sarà affissa in bacheca.
I Soci che ricoprono cariche sociali sono, salvo espressa rinuncia, ricandidati alla stessa carica purchè in possesso dei requisiti richiesti.
Il Presidente si accerterà, tramite appello nominale, del numero dei Soci presenti aventi diritto al voto, siglerà le schede necessarie per le diverse votazioni ogno volta che ci si appresti ad effettuarne una e sorveglierà che le operazioni di voto si

svolgano in perfetta regolarità e discrezione. Effettuerà l’appello nominale per la consegna delle schede ai votanti e quello per il ritiro delle schede votate.
Le elezioni alle varie cariche, dovranno avvenire disgiuntamente.
Nelle operazioni di spoglio, il segretario preleverà dall’urna una scheda per volta e apertola la porgerà al Presidente affinchè la legga e, rivelato il contenuto ad alta voce la passerà allo scrutatore a lato che ne verificherà l’esattezza. Questi, unitamente all’altro scrutatore, terrà il conteggio dei voti ottenuti dai singoli candidati e ad ogni votazione effettuata dichiareranno il loro dato che verrà confrontato con quello dell’altro scrutatore. Ogni Socio elettore potrà dare esclusivamente il voto ai candidati previsti e potrà apporre sulla scheda una sola preferenza per la votazione alla carica di Presidente , quattro per la nomina alla carica di Consigliere, due per l’elezione a componente del Collegio dei Probiviri e uno alla carica di Revisore dei conti. Le schede che conterranno un numero di preferenze sbagliato saranno nulle.
Il Presidente dichiarerà eletti Consiglieri i primi quattro candidati che abbiano raggiunto il maggior numero di voti, e saranno dichiarati supplenti gli altri tre in ordine di preferenze. Il Presidente, nell’ambito dei quattro Consiglieri eletti nominerà:
Un Vicepresidente il cui compito è quello di sostituire il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.
Un Segretario, il cui compito è quello di mettere in opera tutto quanto disposto da Presidente o da C.D., di curare la corrispondenza, gli acquisti necessari, i rapporti con i terzi, eccetto quelli legali, tenere aggiornato l’albo dei Soci , fornendo in caso di irregolarità immediata comunicazione al Presidente e al Consiglio Direttivo.
Un Tesoriere, il cui compito è quello di mettere in opera la cassa dell’Associazione seguendo i disposti del Presidente. Incasserà, quindi dai vari settori le somme in entrata ed effettuerà i pagamenti dietro mandato del Presidente. Curerà i rapporti con le banche e farà si che in qualsiasi momento possa essere verificabile la corrispondenza della situazione economica dell’Associazione con quella delle scritture contabili. Verificherà di continuo che tutte le operazioni rientrino in quanto enunciato nel bilancio di previsione, qualora questa condizione dovesse non esserci egli è tenuto a chiedere immediatamente la convocazione del C.D. per sottoporre a questi le irregolarità riscontrate. Unitamente al tesoriere potrà effettuare operazioni economiche il Presidente.



Un Addetto agli interni il cui compito è seguire le attività giornaliere dell’Associazione, tutelare le normali attività ,gestire gli arbitraggi delle gare e mantenere attivo il dialogo con i Soci.
Un Addetto alla gestione sito internet che avrà il compito di tenere aggiornato il sito con tutte le comunicazioni ai Soci , curare la corrispondenza on-line e quant’altro sarà deciso dal C.D.





ART. 11 Revisore dei conti

Ha il compito di vigilare sulla situazione finanziaria dell’Associazione, ricevendo quadrimestralmente la relazione da parte del Consiglio Direttivo.
Il Revisore dei conti formulerà dichiarazione di accordata o mancata approvazione del bilancio consuntivo che il Consiglio Direttivo gli avrà fornito almeno 5 giorni prima di presentarlo all’Assemblea dei Soci.




PARTE SECONDA


NORME COMPORTAMENTALI



1) E’ vietato il fumo nelle sale di gioco.

2 E’ vietato il fumo ai tavoli da gioco, anche nella stagione estiva.

3) E’ vietato consumare panini, toast o altra pietanza nelle sale di gioco.

4) Il Socio non può, nei locali sociali, svolgere attività che non siano complementari alla normale frequenza; non può quindi svolgere attività personali, anche se solo propagandistiche; non può fare né affiggere volantinaggio di alcun genere.

5) Il Socio non può alzare la voce o provocare rumori che rechino fastidio alla collettività. Non deve provocare alterchi o situazioni di disagio per gli altri Soci.

6) Il Socio non può invitare ed accompagnare nei locali sociali ospiti che non siano
stati preventivamente segnalati agli organi competenti e da questi autorizzati.

7) Il Socio che intendesse assistere al gioco che si svolge ad un tavolo dovrà chiedere il permesso ai componenti del tavolo e , se gradito, dovrà assistere in silenzio senza intromettersi con commenti o conversazione di qualunque genere salvo che non sia stato espressamente invitato a farlo.

8) Il Socio è tenuto al risarcimento di eventuali danni da lui causati alla sede ospitante l’Associazione se provocati da sua esclusiva responsabilità.

9) Nella sede dell’Associazione è vietato qualsiasi forma di gioco di azzardo.

10) Il Socio è tenuto all’osservanza di questo Regolamento e di eventuale altra regolamentazione non qui prevista, che verrà deliberata dal Consiglio Direttivo e comunicata ai Soci mediante sito internet ed affissione in bacheca.